There Is No Such Thing As A Second Impression.
Don’t miss anything. Follow Us.
Top

Giugno 2020

  /    /  Giugno

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height="yes"][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text]Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008, integrato da D.Lgs. 106/2009, in particolare all’art. 18 comma b, “il datore di lavoro deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di salvataggio, di pronto soccorso e comunque, di gestione dell’emergenza”. Cfp San Giuseppe cooperativa sociale ha predisposto uno specifico corso di formazione della durata di 16 ore per gli incaricati del servizio primo soccorso per le attività di gruppo A individuate dal D.M 388/2003.

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height="yes"][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text]Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008, integrato da D.Lgs. 106/2009, in particolare all’art. 18 comma b, “il datore di lavoro deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di salvataggio, di pronto soccorso e comunque, di gestione dell’emergenza”. Cfp San Giuseppe cooperativa sociale ha predisposto uno specifico corso di formazione della durata di 12 ore per gli incaricati del servizio primo soccorso per le attività di gruppo B e C individuate dal D.M 388/2003.

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height="yes"][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text]In relazione agli incaricati del primo soccorso che hanno sostenuto apposito corso di formazione, secondo quanto previsto all’art.3 del Decreto Ministeriale 388 del 15/07/2003 “la formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto riguarda le capacità di intervento pratico” Cfp San Giuseppe cooperativa sociale ha predisposto uno specifico corso di aggiornamento della durata di 6 ore per gli incaricati del servizio primo soccorso per le attività dei gruppo A individuate dal D.M. 388/2003.

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height="yes"][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text]In relazione agli incaricati del primo soccorso che hanno sostenuto apposito corso di formazione, secondo quanto previsto all’art.3 del Decreto Ministeriale 388 del 15/07/2003 “la formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto riguarda le capacità di intervento pratico” Cfp San Giuseppe cooperativa sociale onlus ha predisposto uno specifico corso di aggiornamento della durata di 4 ore per gli incaricati del servizio primo soccorso per le attività dei gruppi B e C individuate dal D.M. 388/2003.

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height="yes"][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text]Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2012 dell’Accordo Stato – Regioni, l’obbligo di Formazione dei lavoratori sui rischi relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art.li 36 e 37 del D.Lgs. 81/08viene ulteriormente rafforzato. L’accordo prescrive un modulo di formazione generale dalla durata di 4 ore per tutte le attività lavorative e 4/8/12 ore di formazione specifica in funzione del rischio aziendale. Si rammenta che la sanzione prevista per la non ottemperanza di quanto sopra è argomentata nell’art.55 del D.Lgs.81/08 che prevede “arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro”

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height="yes"][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text]Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2012 dell’Accordo Stato – Regioni, l’obbligo di Formazione dei lavoratori sui rischi relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art.li 36 e 37 del D.Lgs. 81/08viene ulteriormente rafforzato. L’accordo prescrive un modulo di formazione generale dalla durata di 4 ore per tutte le attività lavorative e 4/8/12 ore di formazione specifica in funzione del rischio aziendale. Si rammenta che la sanzione prevista per la non ottemperanza di quanto sopra è argomentata nell’art.55 del D.Lgs.81/08 che prevede “arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro”.

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height="yes"][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text]Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2012 dell’Accordo Stato – Regioni, l’obbligo di Formazione dei lavoratori sui rischi relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art.li 36 e 37 del D.Lgs. 81/08viene ulteriormente rafforzato. L’accordo prescrive un modulo di formazione generale dalla durata di 4 ore per tutte le attività lavorative e 4/8/12 ore di formazione specifica in funzione del rischio aziendale. Si rammenta che la sanzione prevista per la non ottemperanza di quanto sopra è argomentata nell’art.55 del D.Lgs.81/08 che prevede “arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro”.

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height="yes"][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text]Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2012 dell’Accordo Stato – Regioni, l’obbligo di Formazione dei lavoratori sui rischi relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art.li 36 e 37 del D.Lgs. 81/08viene ulteriormente rafforzato. L’accordo prescrive un modulo di formazione generale dalla durata di 4 ore per tutte le attività lavorative e 4/8/12 ore di formazione specifica in funzione del rischio aziendale. Si rammenta che la sanzione prevista per la non ottemperanza di quanto sopra è argomentata nell’art.55 del D.Lgs.81/08 che prevede “arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro”.

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height="yes"][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text]Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2012 dell’Accordo Stato – Regioni, l’obbligo di Formazione dei lavoratori sui rischi relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art.li 36 e 37 del D.Lgs. 81/08viene ulteriormente rafforzato. L’accordo prescrive un modulo di formazione generale dalla durata di 4 ore per tutte le attività lavorative e 4/8/12 ore di formazione specifica in funzione del rischio aziendale. Si rammenta che la sanzione prevista per la non ottemperanza di quanto sopra è argomentata nell’art.55 del D.Lgs.81/08 che prevede “arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro”.

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height="yes"][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text]Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2012 dell’Accordo Stato – Regioni, l’obbligo di Formazione dei lavoratori sui rischi relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art.li 36 e 37 del D.Lgs. 81/08viene ulteriormente rafforzato. L’accordo prescrive un modulo di formazione generale dalla durata di 4 ore per tutte le attività lavorative e 4/8/12 ore di formazione specifica in funzione del rischio aziendale. Si rammenta che la sanzione prevista per la non ottemperanza di quanto sopra è argomentata nell’art.55 del D.Lgs.81/08 che prevede “arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro”.

User registration

Non hai i permessi per registrarti

Reset password